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LO STRANIERO NEL CALEIDOSCOPIO DEL DIRITTO COMPARATO



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Descrizione

 

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INTRODUZIONE

 

I fenomeni migratori rappresentano, da sempre, una questione di interesse comune, che non può essere gestita su base puramente unilaterale.Sebbene la migrazione sia antica come l’umanità, oggi rappresenta una problematica che desta sempre maggiore interesse per una serie di motivazioni. Tali fenomeni, infatti, riguardano ogni Stato, sia esso un Paese di emigrazione, di transito o di immigrazione.Tale percezione apre, in maniera ineludibile, nuove prospettive di riflessione sul ruolo del diritto – e, in particolare, del diritto comparato.In questo contesto, infatti, il movimento delle persone attraverso le frontiere si configura come un elemento transnazionale per natura, poiché presuppone una relazione che può essere definita “triangolare” tra un migrante, uno Stato di partenza e uno Stato di arrivo.Utilizzando un approccio interdisciplinare, specificamente, è possibile affrontare in modo efficace alcune delle questioni più urgenti in materia di immigrazione.In tale prospettiva, il principale vantaggio di un siffatto approccio al diritto comparato in materia di migrazione è rappresentato dalla possibilità, per i ricercatori, di affrontare una serie di questioni nuove e di lunga data relative alle cause e agli effetti del diritto in materia di migrazione.Nonostante il carattere interdisciplinare della tematica affrontata nel presente scritto, le dimensioni e gli aspetti giuridici della questione relativa allo status degli stranieri acquistano un’importanza cruciale nell’ambito di tale analisi.La ragione di tale importanza è esplicitamente visibile in una serie di aspetti; in particolare, gli studi contemporanei, siano essi condotti nel campo del diritto, della sociologia, della geografia umana, delle scienze politiche o dell’economia, prevedono e riconoscono in generale lo status giuridico di ogni individuo come un fattore determinante, in quanto è lo status giuridico che regola e garantisce i diritti sociali e civili, i privilegi sociali, il reddito economico e la mobilità territoriale.

 

Con specifico riferimento alle tematiche legate allo statuto giuridico dello straniero, esse costituiscono un osservatorio privilegiato per comprendere – tanto in Italia e in Europa quanto nelle società occidentali generalmente intese – i processi di integrazione ovvero di rifiuto degli immigrati stranieri.Si tratta, senza dubbio, di una vera e propria cartina di tornasole per misurare i progressi, gli arresti o anche i passi indietro lungo la strada della effettiva equiparazione tra immigrati e cittadini quanto al godimento dei diritti fondamentali della persona umana ma anche per misurare il livello di maturità delle società investite da tali problemi.A prescindere dalle circostanze in cui si spostano, coloro che diventano migranti si muovono tipicamente in un mondo nuovo, sconosciuto e meno sicuro. Sia che siano entrati con un’autorizzazione sia che siano privi di documenti, i migranti troveranno generalmente i loro diritti “ridotti” rispetto ai cittadini del loro Paese di residenza.Il grado di violazione di tali diritti e il grado di esclusione dei migranti dalla protezione giuridica o dai mezzi di ricorso variano notevolmente da giurisdizione a giurisdizione.In tal senso, per esempio, un migrante “legale” può trovarsi di fronte a condizioni lavorative al di sotto degli standard generalmente previsti e alla mancanza di tutela dei diritti del lavoratore, temendo, al contempo, di chiedere l’intervento delle autorità perché minacciato di licenziamento e conseguente perdita del permesso di lavoro.Un rifugiato può rimanere intrappolato nel complesso, lungo e spesso arbitrario labirinto di una procedura per l’ottenimento di tale status, durante la quale i diritti sono limitati e il richiedente è sospeso in un limbo legale senza identità.

Per quanto riguarda l’ingresso, o il tentativo di ingresso, di un migrante in un Paese straniero, è possibile identificare una serie di ampi gruppi di migranti, talvolta sovrapposti:

-       Migranti regolari, che entrano nello Stato dopo aver ottenuto un’autorizzazione, temporanea o meno, dallo Stato di destinazione;

 migranti privi di documenti, che entrano nello Stato in modo irregolare, senza avere la documentazione adeguata; oppure 

-       migranti entrati in modo regolare la cui autorizzazione è scaduta e che tuttavia sono rimasti nel territorio nazionale. Va sottolineato che il termine migrante “irregolare” non esprime una qualità della persona, ma un semplice riferimento alla sua situazione di ingresso o soggiorno;

 

-       richiedenti asilo o rifugiati, che entrano in un Paese, regolarmente o irregolarmente, per sfuggire alle persecuzioni nel loro Paese d’origine, come definito dall'articolo 1A della Convenzione di Ginevra sui rifugiati;

-       altri migranti bisognosi di protezione; questa categoria comprende diversi tipi di migranti il cui status non è ben definito ma che necessitano di protezione internazionale, riconosciuta, in varia misura, dal diritto internazionale. Tra questi vi sono gli apolidi (che siano o meno richiedenti asilo o rifugiati), le vittime di tratta, i bambini non accompagnati il cui status non è stato definito o i migranti privi di documenti che non possono essere espulsi in base al principio di non respingimento (non-refoulement).

Il più vulnerabile tra le categorie di soggetti testé menzionati è, senza dubbio, il migrante privo di documenti.

Le persone che si trovano in questa situazione, infatti, pur avendo la possibilità di non vedere lesi i propri diritti umani, di fatto non hanno alcuna possibilità di far valere tali diritti o di accedere ai rimedi che dovrebbero proteggerli, a causa della paura di essere identificati ed espulsi.Il rischio, in particolare, è quello di essere esposti allo sfruttamento economico o fisico, all’indigenza e a un sommario ritorno nel Paese d’origine, dove alcuni possono trovarsi in pericolo di vita o di sicurezza.Tuttavia, per i migranti irregolari, che entrano in un Paese senza documenti o vi rimangono dopo la scadenza del permesso, un fattore quasi costante è che la motivazione di non essere rimandati nel Paese d’origine è così forte che sono disposti ad accettare molte difficoltà e negazioni di diritti. 

Per scelta o per forza di cose, lo status di un migrante non è quasi mai stabile. Un migrante economico può diventare un rifugiato mentre si trova nel Paese di destinazione. Un rifugiato può perdere il suo status e diventare un migrante privo di documenti perché le circostanze che hanno portato al timore di persecuzione cessano di esistere nel suo Paese d’origine.

 Un migrante regolare può diventare privo di documenti in caso di superamento del termine del permesso di soggiorno, oppure può essere regolarizzato, grazie a sanatorie o a un lavoro regolare.In tale prospettiva. il “soggiorno eccessivo” è stato identificato come uno dei principali canali attraverso i quali un migrante acquisisce lo status di irregolare.La migrazione è una questione politica molto sentita e contestata nella maggior parte degli Stati di destinazione. Il controllo dei confini nazionali è considerato un aspetto essenziale dello Stato sovrano.I dibattiti politici nazionali sulla migrazione o sui migranti possono essere un punto di infiammabilità per le ansie politiche e sociali sulla sicurezza, l’identità nazionale, i cambiamenti sociali e l'incertezza economica.Queste battaglie si manifestano anche nel diritto nazionale, che definisce il quadro in cui i diritti umani dei migranti possono essere considerati minacciati o meno.Gli Stati, in tale contesto, adottano norme sempre più restrittive, spesso alimentate dall’ostilità nei confronti degli immigrati. Tali politiche e leggi, limitando la migrazione legale, hanno spesso l’effetto di aumentare la percentuale di migranti privi di documenti, la cui vulnerabilità allo sfruttamento e all’abuso è molto forte. Sono quindi in gioco interessi essenziali sia per l’individuo che per lo Stato.

La politica dell’immigrazione ricomprende molte questioni distinte.

Se si analizza, per esempio, il caso degli Stati Uniti vengono presi in considerazione sei tipi principali di normative in materia di immigrazione, che raccolgono la maggior parte della legislazione sul tema.Tali tipologie di normative, in particolare, riguardano i visti per l’occupazione ad alta qualifica, visti per l’occupazione a norma di legge, prestazioni sociali per gli immigrati, vincoli per i datori di lavoro, sicurezza delle frontiere e approvazione finale di una riforma generale dell'immigrazione. Tuttavia, in tale contesto, sta crescendo anche l’attenzione per i diritti personali ed economici degli immigrati che si inseriscono in un nuovo contesto.La quota di migranti internazionali sulla popolazione mondiale è rimasta stabile negli ultimi 50 anni, con un tasso di circa il 3% della popolazione mondiale. Pertanto, sebbene determinati movimenti di popolazione possano essere temporanei o ciclici, il fenomeno della migrazione è costante.In generale, i migranti sono persone che si spostano dal loro Paese di residenza abituale o dalla loro nazionalità verso un altro Paese.Un migrante, come già anticipato, può spostarsi per motivi economici o di studio, oppure per sfuggire a persecuzioni, violazioni dei diritti umani, minacce alla vita o all'integrità fisica, guerre o disordini civili.La distinzione tra le cause della migrazione non è semplice e i confini tracciati dal diritto internazionale non sempre riflettono la realtà delle vite dei migranti. Un migrante potrebbe lasciare il proprio Paese a causa di persecuzioni per motivi razziali, ad esempio, o a causa dell'estrema povertà.Nel primo caso, avrà diritto a richiedere lo status di rifugiato, mentre il secondo sarà considerato un caso di migrazione economica, che non attira alcuna particolare protezione internazionale, anche se la minaccia alla vita dell’individuo può essere altrettanto significativa che nel primo caso.

Lo stesso discorso può essere esteso anche nei confronti delle persone che lasciano il proprio Paese a causa di catastrofi naturali causate dal cambiamento climatico, anche se ora è iniziata una discussione a livello politico sull'esistenza di “rifugiati per il cambiamento climatico”.Di recente, le questioni di politica migratoria si sono trasformate in un fenomeno di primo piano sotto l’influenza della crisi migratoria dal Vicino Oriente verso i Paesi europei, nonché sotto l’effetto di un flusso illegale dal Sud America verso gli Stati Uniti.I processi migratori hanno raggiunto una copertura senza precedenti e raggiungono un livello che, finora, era stato impensabile.

Apparentemente, queste migrazioni sono quasi certamente il modello di un movimento coercitivo delle persone alla ricerca di un luogo sicuro in cui vivere e lavorare, piuttosto che processi migratori liberi stipulati dalla libera volontà o fondati sulla libera scelta di un individuo.Negli studi più recenti, gli studiosi hanno individuato due tendenze prevalenti: da un lato, l’adesione al cosiddetto approccio guidato dalla sicurezza e, dall’altro lato, l’approccio guidato dai diritti umani.La tendenza che sostiene il primo approccio è fortemente sostenuta dagli studiosi americani ed europei.

Tale approccio, specificamente, si propone di conferire una serie di diritti in favore degli stranieri, anche concedendo loro lo status giuridico e attribuendo loro diritti pari a quelli dei cittadini, dal punto di vista degli obiettivi di sicurezza di ogni particolare Stato.

Questa tendenza è conosciuta come “approccio ristretto”.

Al contrario, la seconda teoria, che privilegia e sancisce l’approccio guidato dai diritti umani, è riconosciuta e considerata un “approccio elaborato”. I sostenitori di questo approccio riconoscono la priorità e la supremazia dei diritti umani e degli approcci umanitari rispetto alle decisioni politiche o a qualsiasi altra decisione derivante da scopi di sicurezza dello Stato.A ogni modo, comunque, come si avrà modo di vedere nelle pagine che seguono, quasi ovunque il concetto di cittadinanza si configura come un elemento di chiusura e l’universo sociale, giuridico e politico rimane quasi perfettamente scisso a seconda che compaia o meno la condizione della cittadinanza di cui la definizione dello straniero sarà, solitamente, una nozione fondamentalmente negativa, in base alla quale è straniero chi non è cittadino.Considerate le premesse, il presente scritto si propone di effettuare una comparazione tra Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea sul tema dell’immigrazione e dei conseguenti allineamenti relativi allo status delle persone straniere nei diversi sistemi giuridici, confrontando e analizzando i loro diversi approcci in considerazione della globalizzazione e dei diritti umani, nonché dei tratti politici e sociali della questione.In tale ottica, le radici del diritto comparato e lo studio della mentalità giuridica possono fornire un ulteriore aiuto.   

 

INDICE

 

 

INTRODUZIONE

 

1. LA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

IN PROSPETTIVA SOCIO-GIURIDICA

 

1.1 Nozione di “straniero”

1.2 Individuo e diritto naturale

1.3 Il panorama giuridico internazionale

1.4 La compatibilità della condizione di reciprocità con il diritto internazionale

 

 

2. IL MODELLO ITALIANO

 

2.1 Brevi cenni storici

2.2 La tutela dello straniero nella Costituzione

2.3 Diritti fondamentali degli stranieri

 

 

3. IL MODELLO FRANCESE

 

3.1 Cenni storici

3.2 Il caso Lizardi e la capacità contrattuale dello straniero

3.3 Successivi sviluppi legislativi

3.4 La cittadinanza

 

 

 

4. IL MODELLO INGLESE

 

4.1 Lo straniero nell’ordinamento inglese alla luce del caso Calvin

4.2 Alien enemies e alien friends

4.3 Brevi cenni sulle persone giuridiche e sui diritti di natura giurisdizionale

4.4 Immigrazione

 

 

5. IL MODELLO STATUNITENSE

 

5.1 Fonti costituzionali

5.2 Il Corpus Juris Secundum

5.3 Normative discriminatorie e condizione di reciprocità

5.4 Immigration law: brevi cenni

5.5 I modelli costituzionali americani

 

 

6. LO STRANIERO E L’UE: UNA QUESTIONE APERTA

 

6.1 Dalla convenzione di Ginevra del 1951 al TUE e TFUE

6.2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 2010/c 83/02

6.3 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

6.4 Rispetto delle altre garanzie in materia di ingerenze nel diritto alla libertà e alla sicurezza

6.5 Garanzie contro il trattenimento arbitrario sono ben presenti nella «direttiva sull’accoglienza»

6.6 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)

6.7 Direttiva 2008/115/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

6.8 Il sistema di Dublino - un quadro d’insieme

6.9 Il regolamento Dublino

 

7. CONCLUSIONI

 

Bibliografia


 






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